La quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, prevista all'articolo 1 della succitata convenzione, sara' corrisposta dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~approvazione-art3 · fonte del testo