[1]Disposizioni generali

[2]1. Le parti cooperano:

  • a)per attuare la regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi; e
  • b)per adottare qualsiasi disposizione necessaria in caso di episodi di inquinamento. 2. Nella cooperazione le parti considerano eventualmente la partecipazione di autorita' locali, organizzazioni non governative e soggetti socioeconomici. 3. Ciascuna parte applica il presente protocollo senza pregiudizio della sovranita' o della giurisdizione delle altre parti o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una parte per applicare il presente protocollo e' conforme al diritto internazionale.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~protocollo-art3 · fonte del testo