[1]Programmazione e legislazione

[2]1. Ciascuna Parte si adopera per assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate ed integrate in modo congruo nell'elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi. 2. Nell'applicare il paragrafo 1, ciascuna Parte prende in considerazione i principi ed elementi pertinenti del presente Protocollo. 3. Ciascuna Parte determina, ove necessario, le modalita' pratiche per la presa in considerazione e l'integrazione delle questioni ambientali e sanitarie ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la trasparenza del processo decisionale. 4. Ciascuna Parte riferisce in merito all'applicazione del presente articolo alla riunione delle Parti della Convenzione, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~progetto-di-protocollo-art13 · fonte del testo