[1]Grazia, Amnistia ed altri provvedimenti di riduzione della pena

[2]1. La persona trasferita puo' beneficiare della grazia, dell'amnistia e di altri provvedimenti di riduzione della pena concessi, conformemente alle proprie leggi, da Ciascuna Parte, che ne da' immediata comunicazione all'altra Parte. 2. La Parte di Esecuzione, ricevuta comunicazione di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza concernenti la persona condannata, da' agli stessi immediata esecuzione.

Testo vigente dal 23 giugno 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79~trattato-art15 · fonte del testo