[1]Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, le due Parti istituiscono le Commissioni qui di seguito menzionate:

[2]- Commissione Mista Culturale, - Commissione Mista Scientifica e Tecnologica.

[3]Queste esamineranno l'evoluzione della cooperazione culturale scientifica e tecnologica, stabiliranno dei programmi esecutivi pluriennali e sorveglieranno la loro realizzazione. Esse si riuniranno alternativamente, a Rabat e a Roma, almeno ogni tre anni.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79~accordo-art21 · fonte del testo