[1]Le Parti convengono di attuare la collaborazione nelle seguenti forme:

[2]- visite ufficiali dei Ministri della Difesa ed altri dirigenti militari; - incontri di lavoro dei Ministri della Difesa e di altri rappresentanti delle Parti; - elaborazione congiunta di programmi e realizzazione di attivita' addestrative tra le FF.AA. dei due Paesi; - scambi di esperienze ed attivita' nel settore dei materiali della Difesa; - scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali; - consultazioni, scambio di esperienza, istruzione, stage e preparazione dei quadri; - inviti reciproci ad esercitazioni, conferenze, convegni e seminari; - altre forme di intesa reciproca.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-03-20;78~accordo-art3 · fonte del testo