Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese puo' derogare all'articolo 95 del trattato CEE per quanto riguarda le accise sui tabacchi manufatturati prodotti nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, alle condizioni fissate nell'allegato XXXII per l'applicazione della direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art377 · fonte del testo