1. In casi eccezionali debitamente giustificati la Repubblica portoghese puo' essere autorizzata a reintrodurre, a carico del proprio bilancio, aiuti temporanei alla produzione, a condizione che tali aiuti siano stati concessi sotto il regime nazionale precedente e che si riveli che la loro soppressione prima dell'adesione ha avuto conseguenze gravi al livello della produzione. 2. Gli aiuti nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere reintrodotti soltanto a titolo transitorio e, di norma, degressivo al piu' tardi fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure eventualmente necessarie, le quali dovranno comprendere le stesse modalita' e gli stessi elementi di quelli previsti all'articolo 247, paragrafo 2.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art248 · fonte del testo