La Repubblica portoghese puo' mantenere restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi: - fino al 31 dicembre 1988, per le attivita' che rientrano nel settore delle agenzie di viaggio e di turismo; - fino al 31 dicembre 1990, per le attivita' che rientrano nel settore del cinema.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art221 · fonte del testo