La Repubblica portoghese puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale. Essa ne informa gli altri stati membri e la Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dal Portogallo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art192 · fonte del testo