1. Dal momento dell'adesione e' instaurato un regime di indennita' compensative per i produttori di sardine della Comunita' nella sua composizione attuale, in ragione del sistema particolare di ravvicinamento dei prezzi applicabile a questa specie a norma dell'articolo 169, paragrafo 2. 2. Prima della fine del periodo di ravvicinamento dei prezzi il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se e, se del caso, in quale misura il regime previsto dal presente articolo deve essere prorogato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta prima del 31 dicembre 1985 le modalita' di applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art171 · fonte del testo