Il commissario governativo nelle materie di sua competenza subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, ivi comprese sia le partecipazioni al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle societa' finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione all'IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ. Fino all'insediamento del commissario governativo, il commissario liquidatore, nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, esercita i poteri di gestione provvisoria dell'intervento straordinario, gia' di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. Entro i quindici giorni successivi all'insediamento del commissario governativo, nominato ai sensi dello articolo 2 della presente legge, il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, trasferisce al commissario governativo tutti gli atti relativi all'attivita' della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

Testo vigente dal 17 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-17;775~art3 · fonte del testo