1. Lo Stato richiesto adegua la pena o la misura inflitta alla propria legislazione penale come se la condanna fosse stata pronunciata per lo stesso reato commesso nel proprio territorio. 2. La pena inflitta nello Stato richiesto non puo' essere piu' severa di quella inflitta nello Stato richiedente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art23 · fonte del testo