Lo Stato richiedente e' il solo competente a giudicare, tenuto conto delle informazioni e dei pareri forniti dallo Stato richiesto, se il condannato ha adempiuto o meno gli obblighi che gli erano stati imposti e, sulla base di tale apprezzamento, ad adottare ulteriori misure previste dalla propria legislazione. Esso informa lo Stato richiesto della propria decisione.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art15 · fonte del testo