[1]Articolo 32 - Conseguenze civili dei matrimoni forzati

[2]Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art32 · fonte del testo