1. - La presente Convenzione si applica, fatta riserva per l'articolo 29 anche agli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore. 2. - La presente Convenzione non fa sorgere alcun diritto a prestazioni per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore. 3. - Per la determinazione di un diritto a prestazioni in base alle disposizioni della presente Convenzione si terra' conto di tutti i periodi di contribuzione od equiparati nonche' di tutti i periodi di soggiorno compiuti in base alla legislazione di una Parte contraente prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. 4. - La presente Convenzione non si applica a diritti soddisfatti mediante rimborso di contributi.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art28 · fonte del testo