1. - I cittadini italiani che svolgono un'attivita' lavorativa nel Liechtenstein hanno in materia di prestazioni familiari gli stessi diritti dei cittadini del Liechtenstein residenti nel Liechtenstein indipendentemente dal luogo di residenza dei figli. I cittadini del Liechtenstein che svolgono un'attivita' lavorativa in Italia hanno, relativamente alle prestazioni familiari, gli stessi diritti dei cittadini italiani che svolgono un'attivita' lavorativa in Italia, indipendentemente dal luogo di residenza dei familiari. 2. - Una persona, per la quale in un mese solare si applicano successivamente le norme di legge dell'uno e dell'altro Stato contraente, ha diritto per il mese solare in questione solo alle prestazioni familiari in base alle norme di legge del primo Stato contraente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art18 · fonte del testo