Nonostante l'estinzione del suo potere, l'intermediario ha sempre facolta' di compiere per conto del rappresentato o dei suoi aventi diritto, gli atti necessari per evitare che si rechi pregiudizio agli interessi di questi ultimi.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art20 · fonte del testo