[1]della Convenzione

[2]La presente Convenzione e' stipulata per la durata di cinque anni dal giorno della sua entrata in vigore. La Convenzione restera' in vigore per successivi periodi di cinque anni a meno che una dette Parti Contraenti non la denunci, informandone in forma scritta l'altra Parte Contraente, sei mesi prima detta scadenza del periodo di validita' detta Convenzione stessa. Fatto a Roma il 25 gennaio 1979 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art32 · fonte del testo