[1]di riconoscimento e di esecuzione

[2]La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e' regolata dalla legislazione della Parte contraente richiesta, ove la presente Convenzione non disponga diversamente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art23 · fonte del testo