[1]Il presente Accordo che fara' parte integrante della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' redatto nelle lingue italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Esso sara' soggetto a ratifica e le sue disposizioni entreranno in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Roma nel piu' breve tempo possibile, nella stessa data in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica della Convenzione del 29 ottobre 1958. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Parigi il sei dicembre mille novecento sessantacinque.

[2]GIOVANNI FORNARI GILBERT DE CHAMBRUN

Testo vigente dal 4 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;766~art12 · fonte del testo