Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo, con Protocollo, alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.

Testo vigente dal 4 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;766~approvazione-art1 · fonte del testo