1. La rescissione del contratto libera ambedue le parti dai loro obblighi, salvo i danni-interessi eventualmente dovuti. La rescissione non ha effetto sulle clausole del contratto relative al regolamento delle controversie o ai diritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzione. 2. La parte che ha dato esecuzione totalmente o parzialmente al contratto puo' richiedere restituzione all'altra parte di cio' che ha fornito o pagato in esecuzione del contratto. Se le due parti sono tenute ad effettuare restituzioni, lo devono fare contemporaneamente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art81 · fonte del testo