1. L'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformita' se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. 2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformita' se non lo denuncia al piu' tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art39 · fonte del testo