Salvo contraria disposizione espressa dalla presente parte della Convenzione, se una notifica, domanda o altra comunicazione e' effettuata da una parte contraente, in conformita' alla presente parte e con mezzi appropriati alle circostanze, un ritardo o un errore nella trasmissione della comunicazione o il fatto che non sia pervenuta a destinazione, non priva tale parte contraente del diritto di avvalersene.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art27 · fonte del testo