1. Il presente Protocollo sara' ratificato in conformita' alle relative procedure di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington 2. Il Protocollo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e produrra' quindi i suoi effetti conformemente all'articolo 28 della Convenzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;763~protocollo-art7 · fonte del testo