[1]d'applicazione

[2]1. Il presente Titolo, le cui disposizioni hanno lo scopo di migliorare la sorte dei feriti, malati e naufraghi, si applichera' a tutti coloro che sono colpiti da una delle situazioni previste nell'articolo 1, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo. 2. Le disposizioni pertinenti degli articoli 27 e 32 della I Convenzione si applicheranno alle unita' e mezzi di trasporto sanitario permanenti (salvo le navi-ospedale, alle quali si applica l'articolo 25 della II Convenzione), nonche' al rispettivo personale, messi a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari:

  • a)da uno Stato neutrale o da altro Stato non Parte nel conflitto;
  • b)da una societa' di soccorso riconosciuta e autorizzata da detto Stato;
  • c)da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art9 · fonte del testo