• 1)La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
  • 2)La presente Convenzione entrera' in vigore, nei confronti di ciascuno Stato che ratifichi o accetti la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, tre mesi dopo il deposito del suo strumento.

Testo vigente dal 24 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;762~convenzione-art10 · fonte del testo