Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere di una commissione composta da 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti del Senato e della Camera, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nella convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa.

Testo vigente dal 24 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;762~art3 · fonte del testo