Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti. Le Parti promuoveranno inoltre progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

Testo vigente dal 26 giugno 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;76~accordo-art4 · fonte del testo