Le Parti si impegnano alla collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere, attraverso misure idonee, l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali. Le Parti si atterranno altresi' agli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati. A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione atti a trasmettere, ad esempio, a sezioni speciali delle Forze di Polizia boliviana l'esperienza maturata negli anni dal Comando dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale.

Testo vigente dal 26 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;76~accordo-art12 · fonte del testo