Parte Contraente ha facolta' di richiedere per iscritto una revisione, modifica o emendamento al presente Accordo. Qualsiasi revisione, modifica o emendamento dovra' avvenire consensualmente tramite le vie diplomatiche ed entrera' in vigore in conformita' con le stesse procedure previste ai sensi dell'art.27.

Testo vigente dal 10 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76~accordo-art26 · fonte del testo