Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, impediranno il traffico illecito di opere di valore artistico ed archeologico, di documenti di valore storico o culturale a giudizio dell'altra Parte Contraente, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti nei loro rispettivi Paesi.

Testo vigente dal 10 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76~accordo-art19 · fonte del testo