• 1)Senza pregiudizio per le competenze che gli ordinamenti giuridici degli Stati Contraenti attribuiscono alle rispettive Collettivita' od Autorita' territoriali, le materie che possono attualmente formare oggetto d'intesa da concludersi tra gli Enti di cui all'Art. 1 sono: - trasporti e comunicazioni; - distribuzione dell'energia; - tutela dell'ambiente; - attivita' inerenti ai parchi transfrontalieri; - artigianato e formazione professionale; - igiene e sanita' - cultura, sport e impiego del tempo libero; - protezione civile; - turismo; - problemi posti dai lavoratori transfrontalieri in materia di trasporti, sistemazione, sicurezza sociale, posti di lavoro e disoccupazione; - progetti di attivita' economiche, promozione commerciale, fiere e mercati; - miglioramento delle strutture agrarie; - infrastrutture sociali; - ricerca scientifica e tecnologica applicata.
  • 2)Gli Stati Contraenti concorderanno l'eventuale seguito da dare per procedere all'ampliamento della predetta lista, tenendo conto degli sviluppi che potrebbero intervenire sul piano interno.

Testo vigente dal 18 marzo 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-03-08;76~accordo-quadro-art4 · fonte del testo