[1]IN VIGORE

[2]1. Gli Stati contraenti si notificheranno l'avvenuto completamento delle formalita' costituzionalmente richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

[3]2. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1 e 'e sue disposizioni si applicheranno:

[4](a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui l'Accordo entra in vigore: (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito per le imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui l'Accordo entra in vigore.

[5]3. La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Yugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982. verra' denunciata e cessera' di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;75~accordo-art29 · fonte del testo