Articolo IX Prassi commerciali 1. I Membri riconoscono che determinate prassi commerciali adottate da prestatori di servizi, diverse da quelle contemplate dall'articolo VIII, possono frenare la concorrenza e di conseguenza limitare il commercio dei servizi. 2. Su richiesta di qualsivoglia altro Membro, ciascun Membro procede a consultazioni nell'intento di sopprimere eventuali prassi di cui al paragrafo 1. Il Membro interessato considera a fondo e con comprensione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. Il Membro interessato fornisce inoltre ulteriori informazioni disponibili al Membro richiedente, ferme restando le sue leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente in merito alla tutela di informazioni riservate da parte del Membro richiedente.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artix · fonte del testo