consultazioni e la composizione delle controversie a norma del presente Accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborate e applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie, salvo specifica disposizione contraria contenuta nel presente Accordo.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art30 · fonte del testo