esistenti 28.1 I programmi di sovvenzione istituti nel territorio di un Membro in data anteriore alla firma dell'Accordo OMC da parte dello stesso e che risultino incompatibili con le disposizioni del presente Accordo sono:

  • a)notificati al Comitato al piu' tardi 90 giorni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto concerne tale Membro; e
  • b)resi conformi alle disposizioni del presente Accordo entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto concerne tale Membro e fino ad allora non saranno soggetti alla Parte II. 28.2 I Membri si astengono dall'ampliare la portata dei programmi di cui sopra, che non saranno rinnovati alla scadenza.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art28 · fonte del testo