1. Uno Stato contraente non puo' richiedere, per riconoscere il diritto, che un segno o una menzione del deposito del disegno o modello sia apposto sull'oggetto nel quale e' incorporato questo disegno o modello. 2. Se la legislazione nazionale di uno Stato contraente prevede l'apposizione di una menzione di riserva, a qualsiasi altro fine, lo stesso Stato dovra' considerare questa richiesta soddisfatta se tutti gli oggetti presentati al pubblico, con l'autorizzazione del titolare del diritto sul disegno o modello, o se le etichette, di cui sono forniti questi oggetti, portano la menzione di riserva internazionale. 3. Deve essere considerata come menzione di riserva il simbolo (D) (lettera maiuscola D in un cerchio) accompagnata:

  • 1)sia dall'indicazione dell'anno del deposito internazionale e del nome o dell'abbreviazione abituale del nome del depositante,
  • 2)sia dal numero del deposito internazionale. 4. La sola apposizione della menzione di riserva internazionale sugli oggetti o sull'etichetta non puo' in alcun modo essere interpretata come rinuncia implicita alla protezione a titolo di diritto di autore o a tutto altro titolo, quando, in assenza di una tale menzione, questa protezione puo' essere ottenuta.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art14 · fonte del testo