Il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali per le corti di assise e per le corti di assise d'appello, stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465, e successive varianti, e' triplicato. L'aumento sara' attuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Di esso non si terra' conto per i giudizi per i quali sono gia' convocate le corti di assise e le corti di assise di appello.

Testo vigente dal 29 marzo 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1978-03-24;74~art2 · fonte del testo