[1]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204, concernente il trattamento economico al personale delle scuole paracadutisti, con la seguente modificazione:

[2]Dopo l'art. 10, e' aggiunto il seguente:

[3]«Art. 11. - Le indennita' previste dal presente decreto relativamente al personale nazionale ed indigeno in servizio nella Libia, sono concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI».

Testo vigente dal 5 giugno 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-02;739~art3 · fonte del testo