ARTICOLO VII Rimpatrio di Investimenti 1. Ognuna delle Parti nell'ambito delle proprie leggi e regolamenti, riguardo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra, assicurera' a questi investitori, dopo che essi abbiano assolto ogni loro obbligo fiscale, il trasferimento di:

  • a)capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenere ed incrementare investimenti;
  • b)utili netti maturati in proporzione alle azioni detenute dall'azionista straniero;
  • c)rimborsi di ogni prestito e dei relativi interessi, in quanto siano componente dell'investimento, approvato dal Governo, cui si riferiscano;
  • d)pagamenti di royalties, in quanto siano elemento dell'investimento, approvato dal Governo, cui si riferiscano;
  • e)ricavi derivanti dalla vendita di azioni di proprieta' di azionisti stranieri;
  • f)risarcimenti in caso di danni o perdite;
  • g)risarcimenti in caso di esproprio;
  • h)ricavi percepiti da azionisti esteri in caso di liquidazione. 2. Qualora un cittadino o una societa' di una delle Parti non abbia stipulato diverso accordo con le competenti autorita' dell'altra Parte, nel cui territorio i rispettivi investimenti siano situati, i trasferimenti valutari da effettuarsi in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo saranno consentiti nella valuta originaria di investimento o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile. Tali trasferimenti verranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento e secondo le transazioni correnti nella valuta da trasferirsi. 3. Ciascuna Parte potra' mantenere in vigore leggi e regolamenti che richiedano informazioni di carattere amministrativo sui trasferimenti di valuta.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-09;733~accordo-artvii · fonte del testo