[1]DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI

[2]1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Testo vigente dal 15 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;73~convenzione-art29 · fonte del testo