I rapporti di lavoro e le questioni fiscali e di cambio relativi agli stabilimenti situati nella Zona, sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa da cui dipendono detti stabilimenti. Il controllo dell'osservanza delle disposizioni in vigore nella materia summenzionata e' di competenza delle autorita' dello Stato di cui viene applicata la legislazione.

Testo vigente dal 21 marzo 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73~allegato-protocollo-art5 · fonte del testo