[1]Articolo IV (Classi dei contributi degli Stati membri)

[2]Gli Stati dell'Unione sono assegnati alla classe di cui al presente atto addizionale che comprende il medesimo numero d'unita' di quella che hanno scelto in applicazione della convenzione, a meno che al momento del deposito del loro strumento di ratifica o adesione non esprimano il desiderio d'essere assegnati ad un'altra classe prevista nel presente atto addizionale.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~atto-addizionale-artiv · fonte del testo