Lo Stato parte, ove il presunto autore del reato viene sottoposto a giudizio, dovra' comunicare, in conformita' alla propria legislazione, il risultato finale del procedimento giudiziario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che provvedera' ad informarne gli altri Stati interessati e le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718~convenzione-art7 · fonte del testo