Nel caso che la nave da pesca italiana non si attenga alla legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia o alle disposizioni del presente Accordo, nel periodo in cui si trovi nelle acque jugoslave, ricadra' in pieno sotto le norme della legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. In caso di recidiva, le competenti autorita' jugoslave, in aggiunta alle pene previste dalla legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, possono pronunciare anche la decadenza del diritto di pesca acquisito per il mezzo dell'autorizzazione speciale in tal caso il Governo della Repubblica italiana puo' sostituire la detta autorizzazione con un'altra equivalente per altra nave da pesca. Le autorita' jugoslave comunicheranno in ogni caso il piu' presto possibile alle competenti autorita' italiane sia l'avvenuta cattura di navi da pesca italiane sia le pene inflitte a carico delle navi da pesca italiane, dei comandanti o degli altri membri dell'equipaggio.

Testo vigente dal 22 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;717~accordo-art13 · fonte del testo