[1]e scadenza

  • 1)Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci (10) anni e sara' rinnovato per un periodo o per periodi equivalenti, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto un anno prima dalla sua scadenza.
  • 2)Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizione degli articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di 10 anni, a partire dalla data predetta. In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Rabat il 18 luglio 1990 in due originali in lingua italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative prevarra' il testo francese.

[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana del Regno del Marocco

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;714~accordo-art13 · fonte del testo