1. L'Organizzazione puo' detenere tutte te divise ed avere conti in tutte le valute necessarie all'esecuzione delle operazioni richieste dal suo oggetto. 2. Le Parti contraenti s'impegnano ad accordare ali"Organizzazione le autorizzazioni necessarie per effettuare, secondo le modalita' previste dai regolamenti naziona dagli accordi internazionali applicabili, ogni movimento di fondi richiesto dalla costituzione e dall'attivita' dell'Organizzazione, ivi compresi l'emissione e il servizio di prestiti, ove remissione di questi ultimi sia stata autorizzata dai governo della Parte contraente interessata.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art24 · fonte del testo