1. Qualora non sia stata pagata la somma dovuta, questa puo' essere oggetto di recupero forzato, anche per mezzo di ritenzione o vendita coattiva dell'aeromobile, se cio' e' consentito dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio e' atterrato l'aeromobile. 2. Tra le misure possibili rientra, su richiesta di EUROCONTROL, il riesame ad opera di una Parte contraente o di altro organo competente, dell'autorizzazione amministrativa concessa per l'attivita' di trasporto aereo o per la gestione del traffico aereo alla persona cui spetta il pagamento del canone, se tale misura e' prevista dalla legislazione vigente.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-iv-art6 · fonte del testo